Egregio Direttore,
le chiedo ospitalità pur consapevole che primo dovere di un funzionario pubblico è quello di lavorare in silenzio nel rispetto della legge. Ma quando, pur operando in tal senso, si insinua, con continuità, il dubbio sulla legittimità (addirittura avrebbe violato il principio costituzionale di “buon andamento”) del proprio operato, fino al punto di
intaccarne credibilità, onorabilità e professionalità, distorcendo, a proprio uso, fatti e atti, allora il dovere di tacere diventa recessivo rispetto a quello di parlare.
Oggetto della presente nota due argomenti: stabilizzazione assistenti sociali Ats3 (frutto di privilegi e irregolarità secondo qualcuno) e progetto Hcp. A tale riguardo in data 27.1.2025, ho inviato a tutti i Sindaci dell’Ats3 una nota di chiarimento a seguito di 2 fatti di 2 giorni prima.
Di seguito Le chiedo di pubblicarne il seguente stralcio: “In data 25.1.2025 si sono concentrati due eventi che hanno avuto, ad oggetto, la procedura di stabilizzazione delle
7 assistenti sociali: il primo un articolo stampa, dove parla il consigliere comunale di Amantea Suriano e il secondo una diretta Facebook dove ha parlato il consigliere comunale di Cleto Filice…la presente è diretta anche alla d.ssa Cristiano della Regione Calabria
Altra premessa (diretta Facebook), esponenziale di un fatto, in sé grave….secondo cui lo scrivente avrebbe indotto, callidamente in inganno, nove sindaci, carpendo la loro buona fede (li avrebbe “impanati e poi fritti” secondo Filice), facendo loro approvare, un atto di indirizzo, con il quale si sarebbe sollevato da responsabilità, per scaricarla sugli sprovveduti, anzi fritti, sindaci, adducendo come (unica) giustificazione/motivazione (Filice e Suriano), il rischio di perdere finanziamenti.
Ebbene, la presente, per (r)assicurarvi: nulla di più infondato delle impudenti insinuazioni fatte, anche perché è arcinoto che se un dirigente esegue un atto di indirizzo illegittimo ne è responsabile e ne risponde. Lui, non l’organo che indirizza, perché indirizzare non è (ancora) decidere.
Il fatto che “potete” dormire sui proverbiali sette guanciali, posa su due solidi e inattaccabili assiomi. Primo: nel bando di assunzione è vero che è stata messa la clausola che l’assunzione a tempo determinato non avrebbe potuto costituire presupposto per l’assunzione a tempo indeterminato ovvero “costituire titolo per stabilizzazioni, conferme, proroghe, rinnovo non suffragati da autorizzazioni ministeriali” … tale clausola, in lingua italiana vuol dire che proroghe, stabilizzazioni, conferme sono vietate “…salvo autorizzazioni ministeriali”, cioè salvo sopravvenienze da fonti gerarchicamente superiori.
Perché la clausola (uso il disegnino per chi non ci arriva): evitare che il prolungarsi dell’incarico a tempo determinato, o sue interruzioni, potesse fare venire in mente a qualcuno/a di avere maturato diritti che diritti non sono, e dunque quale misura di salvaguardia e prevenzione di contenziosi, a tutela del generale interesse pubblico generale, dato dal dovere ontologico, gravante su ogni pubblico funzionario, di preservare l’integrità giuridica, patrimoniale e di immagine dell’Ats e dei bilanci dei nove comuni.
Col tempo, infatti, la clausola è divenuta recessiva (= disapplicata) e sulla base di decreti ministeriali di autorizzazione sono stati prorogati i contratti di lavoro.
Secondo: I fatti: il D. Lgs n. 75/2017, è la norma che il sottoscritto ha proposto ai sindaci di applicare per la stabilizzazione delle 7 assistenti sociali, precisamente l’art. 20, co. 1: “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31.12.2023 (termine prorogato al 31.12.2024 – art. 23 ter Legge n. 18/2024) in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, co. 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
1° – essere in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione… anche presso le amministrazioni con servizi associati;
2° – sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali;
3° – abbia maturato, al 31.12.2024, alle dipendenze dell’amministrazione di cui alla lettera a) che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Chi è stato stabilizzato era in possesso di tutti e tre i requisiti richiesti dalla norma, uno dei tre riguarda(va) la procedura di reclutamento e cioè essere stato assunto a tempo determinato mediante concorso pubblico. La norma applicata, pertanto, non richiede per la stabilizzazione, un altro concorso per come si dice, perché la stabilizzazione può essere fatta “solo” se concorso pubblico c’è stato.
Detto questo ribadisce ai Sindaci e anche ai conss. Suriano e Filice di stare tranquilli, loro che vanno seminando inesistenti dubbi a destra e a manca, magari informandosi prima di mettere in pasto al pubblico notizie prive di fondamento….due parole sul concorso: ne sono stato espletati due. Il primo non è andato a buon fine perché nessuno dei quasi cento concorrenti ha superato la prima prova scritta. La seconda sì. Il concorso si è tenuto nel pieno rispetto della legge e dei principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento (nessun ricorso e manco una richiesta di accesso agli atti).
Il bando è stato pubblicato, nell’ordine: Gazzetta Ufficiale; due quotidiani; albo pretorio on line dei nove comuni dell’Ats e di altri 10 comuni vicini all’Ats. Inviato a: Ordine Professionale Assistenti Sociali (che lo ha pubblicato sul proprio sito istituzionale); Autorità Anticorruzione; Ministero Funzione Pubblica.
Quanto all’ Hcp, faccio riserva di ulteriore comunicazione perché i dati forniti (diretta Facebook) contengono, anche essi, errori, imprecisioni e dati non veri. Sui quali va fatta chiarezza, a tutela di tutti, con atti alla mano non smentibili da nessuno, perché, anche qui fatto grave, si insinua nell’ascoltatore, l’idea fantasiosa e del tutto campata in aria, che la causa della perdita del progetto, non sia stata causata dal Durc irregolare del comune capofila, ma dal sottoscritto che non avrebbe presentato l’adesione.
Al riguardo si assicurano i signori sindaci che l’adesione dell’Ats3 Amantea è stata regolarmente presentata dallo scrivente nei previsti termini e modalità. L’Inps all’esito della verifica, ha sentenziato: “adesione respinta per Durc irregolare”. L’intervistato, con un dire che pare cercare responsabilità dove non sono, chiede a tutti: cosa è stato fatto?
Da funzionario, al tempo responsabile dell’Udp, e per ciò che lo riguarda risponde: il Durc irregolare era del comune capofila, di cui i commissari erano stati, per tempo, informati per iscritto”.
Fedele Vena
Già responsabile UDP ATS3 Amantea