ACQUAPPESA (Cs) – La tassa sui rifiuti torna al centro del dibattito giudiziario e amministrativo. Con due sentenze gemelle, pronunciate il 19 dicembre 2025 e depositate il 22 dicembre, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza ha respinto i ricorsi presentati da alcuni cittadini di Acquappesa contro gli inviti al pagamento della TARI relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, condannando i ricorrenti al versamento delle somme dovute e delle spese di lite.
Smentite le opposizioni consiliari.
Le decisioni, adottate dalla Sezione 10 della Corte, offrono un quadro chiaro e articolato sui principi che regolano la determinazione della TARI, sul ruolo del Piano Economico Finanziario e, soprattutto, sugli obblighi di collaborazione che gravano sul contribuente.
Le contestazioni dei contribuenti
I ricorsi prendevano di mira gli inviti al pagamento notificati dal Comune, fondandosi su una serie di doglianze ricorrenti: la presunta illegittimità delle tariffe per mancata approvazione del Piano Economico Finanziario, la retroattività delle delibere tariffarie, l’asserita violazione delle norme sulla rateizzazione e, in uno dei casi, anche l’erronea determinazione della superficie tassabile e l’utilizzo stagionale dell’immobile.
Secondo i ricorrenti, tali vizi avrebbero dovuto comportare la disapplicazione degli atti presupposti e l’annullamento della pretesa tributaria. Una tesi che, tuttavia, non ha superato il vaglio del giudice tributario.
Il cuore delle sentenze: tariffe e PEF
La Corte ha ribadito un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: in materia di TARSU e TARI non è configurabile un obbligo di motivazione puntuale delle delibere comunali di determinazione delle tariffe. Si tratta, infatti, di atti amministrativi a contenuto generale, destinati a una pluralità indistinta di soggetti, la cui legittimità va valutata alla luce della normativa di settore e non sulla base di singole posizioni individuali.
Particolare rilievo assume il passaggio dedicato al Piano Economico Finanziario. Pur riconoscendone la funzione centrale nel rilevare i costi efficienti del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, il giudice chiarisce che la mancata approvazione formale del PEF non comporta automaticamente l’illegittimità delle tariffe TARI. Ciò che rileva è che l’ente locale dimostri la coerenza tra costi del servizio ed entrate tariffarie, circostanza che, nei casi esaminati, è risultata comprovata dalla documentazione prodotta dal Comune.
Nessun eccesso di potere né violazioni di legge
Le sentenze escludono in modo netto anche la sussistenza di vizi di legittimità tali da giustificare la disapplicazione degli atti regolamentari. Il potere del giudice tributario di disapplicare regolamenti comunali, ricordano i giudici, è ammesso solo in presenza di violazioni manifeste di legge, incompetenza o eccesso di potere, elementi che non sono emersi nei procedimenti in esame.
Quanto alla rateizzazione, la Corte sottolinea come gli stessi inviti al pagamento prevedessero la possibilità di dilazionare l’importo dovuto, su richiesta del contribuente, fino a un massimo di dieci rate. Viene così meno anche la censura relativa all’imposizione di un pagamento in unica soluzione.
L’onere della prova grava sul contribuente
Un altro profilo centrale riguarda l’onere della prova. In tema di TARI, è il contribuente a dover comunicare preventivamente al Comune gli elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo, come variazioni di superficie, destinazione d’uso o presupposti per eventuali riduzioni o esenzioni. In mancanza di tali comunicazioni, l’ente può legittimamente fare riferimento ai dati catastali e alle risultanze in proprio possesso.
La Corte richiama espressamente l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le contestazioni basate su divergenze di superficie o sull’uso stagionale degli immobili non possono trovare accoglimento se non supportate da idonea documentazione e da tempestive dichiarazioni del contribuente.
Condanna alle spese e un messaggio chiaro
In entrambe le sentenze, il rigetto dei ricorsi si accompagna alla condanna dei contribuenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in 463 euro per ciascun procedimento. Un esito che rafforza il messaggio lanciato dalla Corte: il contenzioso tributario non può trasformarsi in uno strumento per eludere obblighi fiscali chiaramente delineati dalla legge e dalla giurisprudenza.
Le decisioni della Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza si inseriscono in un filone interpretativo che tutela la stabilità delle entrate comunali e richiama i cittadini a un rapporto più consapevole e responsabile con la fiscalità locale. In un sistema che guarda al futuro della gestione dei rifiuti e alla sostenibilità dei servizi pubblici, la chiarezza delle regole – e il rispetto reciproco tra amministrazioni e contribuenti – restano, come sempre, la migliore garanzia di equità.









































