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RSA di San Nicola Arcella, contratto annullato ma non subito: il TAR e il paradosso della gestione sospesa

I giudici differiscono l’inefficacia del contratto per garantire il servizio, ma resta aperto un corto circuito tra titoli giuridici, gestione operativa e tutela dei lavoratori

SAN NICOLA ARCELLA (Cs) – C’è una linea sottile, talvolta fragile, che separa la tutela della legalità dalla necessità di garantire servizi pubblici essenziali. È lungo questa linea che si colloca la vicenda della Residenza sanitaria assistenziale “San Francesco di Paola” di San Nicola Arcella, dopo la recente sentenza del TAR Calabria che ha annullato la gara per la gestione della struttura, ma senza determinarne l’immediata cessazione degli effetti contrattuali (https://www.calabriainchieste.it/2025/12/31/annullo-gara-per-gestione-rsa-san-nicola-arcella-il-tar-riafferma-trasparenza-e-legalita-negli-appalti-sanitari/).

Il Tribunale amministrativo, accogliendo il ricorso della cooperativa Universiis, ha dichiarato inefficace il contratto stipulato il 25 agosto 2025 tra l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza e il Gruppo San Michele S.r.l. Tuttavia, per ragioni di interesse pubblico e di continuità assistenziale, l’inefficacia è stata differita nel tempo: il contratto continuerà a produrre effetti fino alla conclusione di una nuova procedura di evidenza pubblica o, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Si tratta di una soluzione tipica della giurisprudenza amministrativa, che mira a ristabilire la legalità violata evitando però l’interruzione improvvisa di un servizio delicato, quale è l’assistenza agli anziani non autosufficienti. La regola viene riaffermata, il tempo concesso serve solo a consentire all’amministrazione di rimettere ordine. Ma è proprio in questo spazio temporale che si è aperto un quadro complesso, dai tratti paradossali.

In astratto, il Gruppo San Michele – già In Mensa, società nata dalla scissione con la cooperativa Universiis – dovrebbe garantire la gestione della RSA durante il periodo di inefficacia differita. In concreto, però, mancano diversi presupposti giuridici e operativi perché ciò avvenga in modo lineare e pienamente legittimo.

Il nodo centrale riguarda i titoli contrattuali. Il contratto di prestazioni e la convenzione biennale risultano infatti intestati a Universiis, che resta formalmente il soggetto sottoscrittore degli atti negoziali con l’ASP di Cosenza. Il Gruppo San Michele, pur individuato come aggiudicatario di una gara successivamente annullata, non risulterebbe oggi titolare di una convenzione valida né destinatario di un atto formale di consegna o di subentro compiutamente perfezionato. Peraltro, allo stato i dipendenti vengono pagati da Universiis e gli ospiti pagano la parte di retta a Universiis.

Ne deriva una situazione singolare: per i prossimi mesi, il soggetto chiamato a garantire la continuità del servizio non dispone di un titolo contrattuale pienamente efficace, non ha completato le procedure amministrative necessarie e, soprattutto, non ha ricevuto una comunicazione ufficiale dell’ASP che lo abiliti al possesso e alla gestione della struttura. Una gestione “di fatto”, più che “di diritto”, che espone l’intero sistema a margini di incertezza.

A complicare ulteriormente il quadro intervengono altri elementi rilevanti. Gli accreditamenti sanitari non risultano volturati, la convenzione non è stata trasferita e il personale in servizio è formalmente alle dipendenze di Universiis, non del nuovo soggetto gestore. Ciò rende fragile la legittimazione sostanziale del Gruppo San Michele a operare all’interno della RSA, nonostante il differimento degli effetti dell’inefficacia contrattuale disposto dal TAR.

Il tema del personale, poi, assume un rilievo particolare. Prima della pronuncia del giudice amministrativo, il Gruppo San Michele aveva avviato procedure di licenziamento, nonostante la presenza di una clausola sociale (https://www.calabriainchieste.it/2025/12/19/rsa-di-san-nicola-arcella-il-passaggio-di-gestione-e-la-prova-della-clausola-sociale/) – poi annullate, a quanto pare su intervento dell’ASP di Cosenza – che dovrebbe garantire la continuità occupazionale nei cambi di gestione, soprattutto nel settore sociosanitario. Una scelta che appare in tensione con i principi che presidiano questi affidamenti e che contribuisce ad alimentare una “zona grigia” per i lavoratori, sospesi tra un datore di lavoro formale e uno sostanziale.

In definitiva, il quadro che emerge è quello di un corto circuito amministrativo: chi dovrebbe gestire non ha un titolo pienamente efficace; chi ha il titolo formale non è il gestore individuato; il servizio deve comunque proseguire per ragioni di interesse pubblico; i lavoratori restano in una condizione di incertezza. Un paradosso che interroga direttamente l’amministrazione concedente.

La giurisprudenza ha concesso tempo per rimettere ordine. Ora spetta all’ASP di Cosenza dimostrare di saperlo utilizzare, chiarendo ruoli, responsabilità e titoli giuridici. Perché la continuità del servizio, valore imprescindibile, non può poggiare sull’ambiguità degli atti, ma solo sulla trasparenza e sulla certezza delle responsabilità. È su questo terreno che si misura, ancora una volta, la credibilità dell’azione amministrativa.