Home Cronache Cetraro, la Cassazione chiude il caso di Giuseppe Antonuccio alias “Garibaldi”

Cetraro, la Cassazione chiude il caso di Giuseppe Antonuccio alias “Garibaldi”

Rigettato il ricorso straordinario del giovane di Cetraro coinvolto nell’inchiesta Katarion. Confermata la condanna a 5 anni e 8 mesi per narcotraffico nell’Alto Tirreno Cosentino

Una immagine del Porto di Cetraro

CETRARO (Cs) – La Corte di Cassazione ha messo la parola fine alla vicenda giudiziaria di Giuseppe Antonuccio, 33 anni, originario di Cetraro, noto negli atti come “Garibaldi”. Con una sentenza pronunciata il 25 novembre 2025, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dalla difesa contro una precedente decisione della stessa Suprema Corte del 6 marzo 2025 (sentenza n. 15221).

Con quella pronuncia di marzo, la Sezione IV della Cassazione aveva già confermato la condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Catanzaro il 5 aprile 2024, stabilendo per Antonuccio una pena definitiva di 5 anni e 8 mesi di reclusione e 24.000 euro di multa per più episodi di cessione di sostanze stupefacenti.

I fatti contestati rientrano nella nota inchiesta “Katarion”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia che nel 2021, aveva portato alla luce un articolato traffico di droga nell’Alto Tirreno cosentino. Le investigazioni avevano svelato un’organizzazione criminale operante sotto l’egida della storica consorteria mafiosa ‘Muto’ di Cetraro attiva, in particolare tra Diamante, Scalea, Buonvicino e Cetraro come centro operativo.

Nel ricorso straordinario, Antonuccio aveva sostenuto che la Cassazione fosse incorsa in un errore percettivo, limitatamente a due episodi (capi 19 e 20), contestando la sua identificazione come il soggetto soprannominato “Garibaldi”, interlocutore di Mario Cianni (condannato nella stessa inchiesta) in alcune conversazioni ritenute decisive. Secondo la difesa, quel nomignolo non era univoco e poteva riferirsi anche ad altri membri maschili della stessa famiglia.

La Suprema Corte, però, ha respinto questa tesi, chiarendo che il ricorso straordinario può essere utilizzato solo per correggere errori materiali evidenti, non per rimettere in discussione valutazioni già esaminate. Secondo i giudici, la questione dell’identificazione di Antonuccio era stata già affrontata e risolta nella sentenza del marzo 2025.

La Cassazione ha richiamato le sentenze di primo e secondo grado, dalle quali emergeva con chiarezza l’identificazione di Antonuccio come interlocutore di Cianni nelle conversazioni del 1, 15 e 23 settembre 2016. Non solo telefonate, ma anche dialoghi registrati fra presenti, captati all’interno o nei pressi dell’auto di Cianni. Determinante, secondo i giudici, anche il riconoscimento vocale, reso possibile dal fatto che Antonuccio fosse spesso chiamato per nome, avesse una propria utenza telefonica e fosse già noto agli investigatori.

La Corte ha inoltre sottolineato che il ricorrente non ha indicato in modo puntuale l’errore materiale né ha prodotto atti processuali capaci di dimostrarlo. Da qui la decisione di dichiarare il ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

fiorellasquillaro@calabriainchieste.it