PAOLA (Cs) – Una decisione destinata a far discutere, ma fondata su una rilettura approfondita degli atti e dei riscontri acquisiti nel corso delle indagini. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola, Carla D’Acunzo, ha disposto la revoca delle misure cautelari personali precedentemente applicate a carico di un indagato, A.F., paolano, accogliendo l’istanza presentata dalla difesa, l’avvocato Libero Borsani del foro di Paola. Anche la Procura si è espressa favorevolmente.
Al centro del provvedimento, la rivalutazione della gravità indiziaria e dell’attualità delle esigenze cautelari, alla luce di elementi emersi successivamente all’adozione delle misure.
Le misure cautelari – nello specifico il divieto di avvicinamento alla persona offesa e il divieto di comunicazione con la stessa – erano state applicate con ordinanza del 23 agosto 2025. In quella fase, le dichiarazioni della persona offesa erano state ritenute coerenti e attendibili, anche in considerazione delle affermazioni rese dai familiari e della querela presentata.
Nel corso dei mesi successivi, tuttavia, il quadro probatorio ha subito una progressiva rimodulazione, facendo emergere gravi incongruenze e inattendibilità da parte della denunciante. Il giudice ha richiamato come, già in un precedente provvedimento del dicembre 2025, fossero emerse criticità in ordine all’attendibilità complessiva del narrato, in particolare per l’assenza di riscontri oggettivi sulla presunta conflittualità tra l’indagato e i familiari della persona offesa.
Un passaggio centrale della decisione riguarda l’integrazione di querela depositata nel novembre 2025, nella quale venivano descritte ulteriori condotte persecutorie, alcune risalenti nel tempo, altre collocate in ambiti lavorativi e relazionali specifici. Su tali episodi, però, le persone indicate come informate sui fatti hanno negato di avere conoscenza diretta delle circostanze riferite, smentendo in modo puntuale la ricostruzione proposta.
Il giudice ha evidenziato come queste smentite, valutate nel loro complesso, abbiano inciso in maniera significativa sulla tenuta del quadro indiziario. In particolare, è stato rilevato che i familiari della persona offesa non avevano mai assistito ad aggressioni fisiche o verbali e che mancavano precedenti riscontri compatibili con una condotta persecutoria sistematica.
Ulteriori perplessità sono emerse anche in relazione ad alcune dichiarazioni successivamente non confermate dalla documentazione tecnica acquisita. La verifica dei dati elettronici relativi a segnalazioni di allarme non avrebbe infatti corroborato quanto inizialmente sostenuto, inducendo il giudice a riconsiderare la reale portata dei fatti denunciati.
In questo contesto, assume rilievo anche un elemento ulteriore richiamato negli atti: l’indagato, nei cui confronti oggi è stata accolta l’istanza di revoca della misura cautelare, ha a sua volta sporto querela per presunte minacce di morte che sarebbero state rivolte nei suoi confronti, durante un inseguimento per le vie di Paola, dall’attuale compagno della sua ex fidanzata, persona nota alle forze dell’ordine. Una circostanza che, pur non oggetto diretto del provvedimento, contribuisce a delineare un quadro relazionale complesso e conflittuale, oggetto di ulteriori accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria.
Nel loro insieme, questi elementi hanno condotto il GIP a ritenere non più attuali le esigenze cautelari poste a fondamento della misura. La gravità indiziaria, pur inizialmente ritenuta sufficiente, risulta oggi indebolita da contraddizioni, mancanza di riscontri esterni e dichiarazioni difformi rese da più soggetti escussi.
La difesa, rappresentata dall’avvocato Libero Borsani, aveva chiesto la revoca delle misure proprio sulla base di tali incongruenze, sostenendo l’insussistenza dei presupposti previsti dagli articoli 273 e seguenti del codice di procedura penale. Il giudice ha accolto l’istanza, disponendo la revoca integrale dei divieti precedentemente imposti e demandando alla Cancelleria gli adempimenti di rito.
Il provvedimento richiama un principio essenziale del sistema penale: le misure cautelari non possono trasformarsi in anticipazioni di pena e devono essere costantemente sorrette da un quadro indiziario solido e attuale. La decisione del GIP di Paola ribadisce l’importanza della verifica rigorosa delle dichiarazioni e dei riscontri, a tutela dell’equilibrio tra la protezione delle persone offese e le garanzie dell’indagato.
DIRITTO DI REPLICA: «LA LEGGE DEL SILENZIO»
In riferimento all’articolo in oggetto, desidero fornire alcune precisazioni.
Le misure cautelari a carico del sig. A. F. sono state revocate non perché la “denunciante” sia stata ritenuta inattendibile, ma perché tutte le persone informate sui fatti, nonché i testimoni indicati dalla stessa, non hanno proferito parola o, meglio, hanno scelto la strada più facile: quella dell’omertà, ormai diffusa e tristemente nota al Sud.
Di fatto, così facendo, hanno omesso informazioni utili alle indagini, salvaguardando i propri interessi.
La legge c’è, esiste, viene applicata, ma poi arretra lentamente perché le vittime di stalking molto spesso non vengono credute: nel gergo si dice “non ci sono riscontri”, non ci sono prove, nessuno ha visto nulla. Questo è uno dei tanti casi. Poi, quando vengono ammazzate, tutti invocano giustizia.
Non voglio entrare nei dettagli, ma tutto ciò che è stato riferito non coincide con la verità, che deve comunque essere sempre provata in sede processuale.
C’è un dettaglio che non è stato fornito: il sig. A. F. è sottoposto ancora oggi ad ammonimento da parte del Questore di Cosenza. La revoca di una misura cautelare penale per stalking non comporta automaticamente la revoca dell’ammonimento del Questore, che è un provvedimento amministrativo distinto e separato. Inoltre, tale provvedimento decade solo se revocato dallo stesso Questore su richiesta dell’interessato o se annullato in sede di ricorso.
È un paradosso: “la vittima che diventa carnefice”.
B. A. (sorella della denunciante)









































