COSENZA – Il dolore toracico è uno dei segnali clinici più insidiosi e, al tempo stesso, più urgenti da interpretare correttamente. La recente decisione del Tribunale di Cosenza torna a ribadire un principio cardine della medicina d’emergenza: davanti al sospetto di una sindrome coronarica acuta, il tempo non è una variabile accessoria, ma il fattore decisivo. La vicenda che ha coinvolto il professor Nevio Picci impone una riflessione profonda sul corretto inquadramento clinico del dolore toracico e sulle responsabilità professionali che ne derivano.
Secondo quanto ricostruito in sede giudiziaria, il dolore toracico accusato dal professore presentava caratteristiche compatibili con una possibile sindrome coronarica acuta. Le Linee guida di riferimento, richiamate negli atti, indicano che circa il 45% dei dolori toracici ha origine cardiaca: una percentuale che impone, per prudenza clinica, un approccio diagnostico orientato a escludere tempestivamente le patologie tempo-dipendenti più gravi, prima fra tutte l’infarto miocardico.
È proprio su questo punto che la sentenza si sofferma con particolare chiarezza. La sottovalutazione del rischio e la mancata diagnosi iniziale di una sindrome coronarica acuta hanno inciso in modo determinante sul decorso successivo, poiché il paziente non è stato prontamente affidato al personale del SUEM 118 competente per territorio. Una scelta — o, più precisamente, una omissione — che ha sottratto al paziente la possibilità di accedere in tempi rapidi a un percorso di emergenza cardiologica strutturato.
La giurisprudenza ha da tempo chiarito che l’infarto del miocardio, come molte altre patologie cardiache acute, è indissolubilmente legato al fattore tempo. L’intervento immediato e appropriato, dall’attivazione dei soccorsi avanzati alla riperfusione coronarica, può fare la differenza tra la vita e la morte. Ogni ritardo, anche minimo, riduce in modo significativo le probabilità di sopravvivenza e aumenta il rischio di esiti irreversibili.
In questo quadro si inserisce la valutazione del contributo causale della condotta del medico in servizio presso il centro sanitario dell’Università della Calabria, struttura peraltro dotata di sistemi di telemedicina. La presenza di strumenti tecnologici avanzati, tuttavia, non esonera dall’obbligo di una corretta interpretazione clinica dei sintomi e, soprattutto, dall’attivazione dei protocolli di emergenza quando il quadro lo richiede. La telemedicina, come sottolineato implicitamente dalla sentenza, è un supporto prezioso, ma non può sostituire il giudizio clinico né ritardare l’invio del paziente verso il livello di assistenza più adeguato.
Il Tribunale ha quindi affermato con certezza il nesso causale tra la condotta omissiva e l’evoluzione sfavorevole del caso, chiarendo che la mancata attivazione tempestiva del 118 ha rappresentato un elemento determinante. Una pronuncia che si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più attento alla corretta gestione del rischio clinico e al rispetto delle buone pratiche assistenziali, soprattutto in presenza di sintomi potenzialmente letali.









































