ACQUAPPESA (Cs) – Le richieste di pagamento della TARI, anche se riferite a più annualità e contestate per presunti vizi procedurali, reggono al vaglio dei giudici tributari. È il messaggio che emerge con chiarezza da tre recenti sentenze pronunciate nel gennaio 2026 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, che hanno rigettato altrettanti ricorsi contro gli inviti al pagamento della tassa sui rifiuti emessi dal Comune di Acquappesa con relative condanne alle spese (da 250 a quasi 500 euro a ricorso).
Tre decisioni che si aggiungono a diverse altre: https://www.calabriainchieste.it/2025/12/23/tari-2020-2022-la-corte-tributaria-da-ragione-al-comune-di-acquappesa-rigettati-i-ricorsi-dei-contribuenti/
Una battaglia giudiziaria, ma anche politica, vinta dal Comune di Acquappesa: i cittadini e le imprese ricorrenti dovranno pagare il dovuto ed anche le spese del giudizio. E quanto accaduto smonta anche la tesi delle forze politiche di minoranza.
Decisioni distinte ma convergenti, che affrontano temi ricorrenti nel contenzioso tributario locale: l’assenza del Piano economico finanziario (Pef), la presunta retroattività delle tariffe, il cumulo di più annualità in un unico atto e la possibilità di rateizzare gli importi dovuti. Questioni che interessano migliaia di contribuenti e che, alla luce di questi pronunciamenti, trovano un orientamento ormai sempre più consolidato.
Il primo caso: niente illegittimità senza prova concreta
La prima sentenza, pronunciata dalla Sezione 3 con giudice monocratico Antonio Cestone, ha riguardato un ricorso contro gli inviti al pagamento della TARI per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il ricorrente, difeso dall’avvocato Sandra Ricco, aveva contestato, tra l’altro, la mancata adozione del Pef, la duplicazione dell’imposta per il 2020, la retroattività delle tariffe e un errore nel numero dei componenti del nucleo familiare. Il Comune di Acquappesa, rappresentato dall’avvocato Mariarosaria Vaccaro, ha chiesto il rigetto.
La Corte ha respinto tutte le censure, richiamando un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità: le delibere tariffarie, in quanto atti generali, non richiedono una motivazione analitica. Inoltre, la mancata approvazione del Pef non comporta automaticamente l’illegittimità della pretesa tributaria, trattandosi di uno strumento di calcolo e non di un presupposto impositivo. Anche la doglianza sul numero dei componenti familiari è stata respinta per mancanza di prova documentale. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
Il secondo ricorso: dissesto e tariffe, nessuna violazione
Ancora più articolata la seconda sentenza, pronunciata dalla Sezione 10 con giudice Vincenzo Luberto, relativa a un’impresa che aveva impugnato il sollecito di pagamento TARI per il triennio 2020-2022. Anche in questo caso, la difesa del contribuente è stata affidata all’avvocato Sandra Ricco, mentre il Comune è stato rappresentato dall’avvocato Mariarosaria Vaccaro.
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo della TARI, soffermandosi sulla legge 147/2013 e sul ruolo del Pef, chiarendo che l’assenza di un piano validato non impedisce al Comune di applicare in via provvisoria le tariffe vigenti. Centrale, poi, il tema del dissesto finanziario dell’ente: la Corte ha ritenuto legittima la rimodulazione delle tariffe, anche con effetti retroattivi, poiché inserita in un bilancio stabilmente riequilibrato approvato dal Ministero dell’Interno. Respinta anche la contestazione sul cumulo delle annualità, considerata compatibile con le norme emergenziali adottate durante la pandemia e comunque accompagnata dalla possibilità di rateizzazione.
Il terzo pronunciamento: conferma dell’orientamento
La terza sentenza, sempre della Sezione 3 e pronunciata dal giudice Silvana Domenica Ferrentino, ha confermato l’impostazione già emersa. Anche qui il ricorso, patrocinato dall’avvocato Sandra Ricco e opposto dal Comune con l’avvocato Mariarosaria Vaccaro, è stato respinto. I giudici hanno ribadito che la mancata approvazione del Pef non integra una violazione di legge e che il cumulo di più annualità in un unico atto non è illegittimo, purché sia garantita al contribuente la possibilità di chiedere la rateizzazione prevista dalla normativa nazionale.
Un segnale chiaro per enti e contribuenti
Nel loro insieme, le tre sentenze – unitamente ad altri rese note nei giorni scorsi, sempre su Calabria Inchieste – tracciano una linea netta: la TARI resta dovuta se il Comune dimostra il collegamento tra tariffe e costi del servizio, anche in assenza di alcuni adempimenti formali invocati dai ricorrenti. Un orientamento che rafforza la posizione degli enti locali, specie quelli alle prese con situazioni finanziarie complesse, ma che al tempo stesso richiama i contribuenti alla necessità di fondare le contestazioni su elementi concreti e documentati.
Per chi guarda al futuro del contenzioso tributario, il messaggio è chiaro: la giurisprudenza sembra premiare la sostanza sulla forma. Un principio antico, ma sempre attuale, che invita a leggere il diritto tributario non come un terreno di cavilli, bensì come uno strumento di equilibrio tra interesse pubblico e tutela del contribuente.









































