PAOLA (CS) – Una decisione che riapre il dibattito sull’applicazione delle misure emergenziali durante la fase più acuta della pandemia e ribadisce un principio giuridico fondamentale: la sanzione amministrativa non può prescindere dalla corretta valutazione dei fatti e della normativa vigente.
A Paola, il Giudice di Pace ha annullato una multa comminata nel 2020 per presunta violazione delle restrizioni anti-Covid, riconoscendo la legittimità dello spostamento di un imprenditore locale per ragioni di lavoro.
Con la sentenza n. 21/2026, il Giudice di Pace di Paola, Daniela Turco, ha accolto il ricorso presentato da M.C., imprenditore del territorio, annullando l’ordinanza di ingiunzione di pagamento da 533,33 euro emessa dalla Prefettura di Cosenza e notificata dal Comando Stazione Carabinieri di Paola. Non solo: l’Ufficio territoriale del Governo è stato anche condannato al pagamento delle spese di lite.
I fatti risalgono al 17 aprile 2020, nel pieno della prima emergenza pandemica. In quella data, M.C. veniva fermato su strada dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Paola e sanzionato per una presunta violazione delle norme di contenimento del contagio da Covid-19. Secondo la contestazione, lo spostamento non sarebbe stato consentito dalle disposizioni allora in vigore.
Fin da subito, però, l’imprenditore aveva chiarito la propria posizione: stava circolando all’interno del Comune di residenza per esigenze lavorative, in quanto titolare di un noto autolavaggio self service situato nei pressi del centro commerciale “Le Muse”. Una giustificazione messa nero su bianco sia nel verbale di accertamento sia nell’autocertificazione compilata al momento del controllo.
A fronte dell’ordinanza di pagamento successivamente emessa dalla Prefettura di Cosenza, M.C., assistito dagli avvocati Carmine Curatolo ed Emilio Enzo Quintieri, proponeva tempestivo ricorso all’autorità giudiziaria competente. Al centro della difesa, l’insussistenza dell’illecito amministrativo contestato.
I legali hanno sostenuto che lo spostamento oggetto di sanzione era pienamente giustificato da comprovate esigenze lavorative, espressamente ammesse dalla normativa emergenziale allora vigente. A sostegno della tesi, è stata prodotta documentazione attestante che l’attività di autolavaggio rientrava tra quelle consentite e non soggette a chiusura, in quanto funzionale alla manutenzione e all’igienizzazione dei veicoli.
Un aspetto tutt’altro che marginale, se si considera che proprio la sanificazione dei mezzi di trasporto era ritenuta, in quel periodo, un elemento rilevante nella prevenzione del contagio. Gli avvocati hanno inoltre richiamato l’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM del 10 aprile 2020, che consentiva gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, anche all’interno del territorio comunale.
Un ulteriore elemento emerso nel corso del giudizio riguarda la condotta processuale della Prefettura di Cosenza. Pur regolarmente convenuta, l’amministrazione non si è costituita in giudizio, risultando contumace e omettendo di fornire prova degli elementi costitutivi, sia soggettivi sia oggettivi, dell’illecito contestato.
Una circostanza che ha inciso sull’esito del procedimento e che, nella valutazione complessiva del Giudice di Pace, ha rafforzato la posizione del ricorrente, già supportata da un impianto difensivo ritenuto solido e coerente con il quadro normativo dell’epoca.
All’esito della causa, il Giudice di Pace di Paola ha riconosciuto che M.C. aveva agito nel pieno rispetto delle disposizioni emergenziali, annullando l’ordinanza di ingiunzione di pagamento emessa dalla Prefettura di Cosenza. La sanzione, secondo la sentenza, traeva origine da un verbale di contestazione erroneo, relativo a una violazione di fatto inesistente.
Da qui la decisione di condannare l’Ufficio territoriale del Governo anche al pagamento delle spese di lite, a conferma della fondatezza del ricorso.









































