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Accesso civico sui permessi retribuiti dell’ex sindaco di San Nicola Arcella: il Tar accoglie in parte il ricorso

Tar Calabria

SAN NICOLA ARCELLA (Cs) – Trasparenza amministrativa e controllo sull’uso delle risorse pubbliche tornano al centro del dibattito istituzionale a San Nicola Arcella. Una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ha infatti accolto parzialmente un ricorso in materia di accesso civico generalizzato – intentato da Filiberto Forestieri, patrocinato dall’avvocato Norina Scorza – aprendo la strada all’ostensione di documenti che riguardano i permessi retribuiti fruiti dall’ex sindaco e le conseguenti scelte contabili operate dall’ente.

La vicenda prende avvio nell’estate del 2025, quando durante una seduta del Consiglio comunale dedicata agli equilibri di bilancio emerge l’iscrizione, nel Fondo rischi e contenziosi, di una somma pari a 163.825,87 euro. L’importo è collegato al rimborso dei permessi retribuiti concessi all’ex primo cittadino e all’esistenza di una diffida e messa in mora trasmessa al Comune dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Da qui la decisione di presentare un’istanza di accesso civico generalizzato, finalizzata a ricostruire l’intero iter amministrativo e contabile: dalle attestazioni rilasciate dall’ente al datore di lavoro ai sensi del Testo unico degli enti locali, fino alle eventuali determine di prenotazione della spesa e alla documentazione relativa all’iscrizione delle somme in bilancio. Il Comune di San Nicola Arcella ha però respinto la richiesta, confermando il diniego anche in sede di riesame.

Il ricorso al giudice amministrativo ha consentito di chiarire i confini dell’accesso civico generalizzato. Nella sentenza, il Tar ribadisce che tale strumento, disciplinato dal decreto legislativo n. 33 del 2013, è volto a garantire a chiunque il diritto alla conoscenza, favorendo forme diffuse di controllo sull’operato delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, la regola della piena accessibilità incontra limiti quando l’ostensione degli atti è idonea a provocare un pregiudizio concreto e attuale ad altri interessi giuridicamente rilevanti.

Applicando il criterio del bilanciamento, il collegio distingue tra le diverse categorie di documenti richiesti. Da un lato, viene ritenuto legittimo il diniego sull’atto di diffida stragiudiziale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, considerato un documento esterno all’amministrazione comunale e riconducibile a una fase interlocutoria precontenziosa, la cui divulgazione potrebbe incidere sulla strategia difensiva dell’ente.

Dall’altro lato, il Tar accoglie la richiesta di accesso alle attestazioni comunali rilasciate ai sensi dell’articolo 79 del TUEL, con le quali è stato autorizzato il datore di lavoro alla concessione dei permessi retribuiti all’ex sindaco, nonché agli eventuali atti interni di prenotazione della spesa. Si tratta, secondo i giudici, di documenti formati e detenuti dal Comune nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, per i quali non sussistono, allo stato, esigenze tali da giustificarne la sottrazione alla conoscibilità.

La sentenza dispone quindi che l’amministrazione consenta l’accesso a tali atti entro trenta giorni dalla notifica, compensando le spese di giudizio in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.

La pronuncia del Tar Calabria non esaurisce la vicenda, ma ne segna un passaggio decisivo. L’ostensione degli atti sui permessi retribuiti dell’ex sindaco apre ora una fase di verifica puntuale sulle scelte amministrative e contabili adottate dal Comune. Un approfondimento che, carte alla mano, consentirà di distinguere responsabilità, procedure e valutazioni politiche, riaffermando un principio semplice e antico: nella gestione della cosa pubblica, la trasparenza non è un favore, ma un dovere.