Il Comune di Amantea

AMANTEA (Cs) – La Corte d’Appello di Catanzaro riscrive il verdetto del processo giudiziario relativo agli appalti pubblici del Comune di Amantea: assoluzione nel merito per Pasquale Lo Cane e prescrizioni per Angelino Romeo (previa derubricazione dell’imputazione), Fabrizio Ruggiero e Gregorio Bruno.

 

Sedici imputati all’origine, poi riti separati

Era partita con sedici imputati l’inchiesta sui presunti illeciti nella gestione di appalti pubblici del Comune di Amantea, relativi al periodo 2014-2015.

Nel corso del procedimento, alcune posizioni sono state definite con rito abbreviato – il rito premiale che consente la decisione allo stato degli atti – e quindi stralciate. La recente pronuncia della Corte d’Appello di Catanzaro riguarda esclusivamente il troncone celebrato con rito ordinario.

Il primo grado si era concluso il 28 settembre 2022 davanti al Tribunale di Paola. L’appello è stato deciso il 2 marzo 2026 dalla Prima Sezione Penale della Corte d’Appello di Catanzaro, chiudendo – almeno per il rito ordinario – una vicenda giudiziaria durata oltre un decennio.

Gli imputati del rito ordinario

Davanti ai giudici d’appello, a seguito di istanza del Pubblico ministero, erano stati citati:

  • Lo Cane Pasquale (avv. Francesco Scrivano), imprenditore, titolare della società custodia cani randagi;
  • Ruggiero Fabrizio (avv. Gregorio Barba, avv. Albino Domanico), imprenditore;
  • Bruno Gregorio (avv. Siberia Politano), rappresentante Cooperativa operante nei servizi portuali;
  • Romeo Angelino (avv. Giuseppe Bruno), imprenditore;
  • Pati Emma (avv. Yvonne Posteraro), ex assessore del Comune di Amantea;
  • Samà Claudio (avv. Giuseppe Porco, avv. Sabrina Mannarino), imprenditore;
  • Furfari Pino (avv. Salvatore Gigliotti), imprenditore;
  • Caruso Emilio (avv. Pasquale Vaccaro, avv. Vincenzo Aprile), comandante della Polizia municipale all’epoca dei fatti;
  • Bazzarelli Giacomo (avv. Pasquale Vaccaro), responsabile unico del procedimento (RUP) in una delle procedure oggetto di contestazione;

Alcune posizioni erano già state definite in primo grado con assoluzione: Ruggiero, Furfari, Morelli, Trafficante, Raso, Caruso, Pati, Samà e Bazzarelli.

Con la medesima sentenza del 28 settembre 2022, il Tribunale di Paola aveva pronunciato:

  • condanna per Romeo Angelino;
  • condanna per Ruggiero Fabrizio e Bruno Gregorio;
  • condanna per Lo Cane Pasquale in relazione ai capi concernenti falso e abuso d’ufficio in concorso;
  • assoluzione per Pati Emma e Samà Claudio perché il fatto non sussiste.

Erano state inoltre riconosciute statuizioni civili in favore del Comune di Amantea, costituitosi parte civile.

La decisione della Corte d’Appello

Il 2 marzo 2026 la Corte d’Appello di Catanzaro – su appello del PM e di Lo Cane, Ruggiero, Bruno e Romeo – ha riformato in parte la sentenza di primo grado.

L’assoluzione nel merito di Lo Cane

Per Lo Cane Pasquale, difeso dall’avvocato Francesco Scrivano, la Corte ha disposto:

  • l’assoluzione dal capo H) perché il fatto non è più previsto come reato, alla luce della riforma normativa sull’abuso d’ufficio;
  • l’assoluzione dal capo G) perché il fatto non costituisce reato.

Sono state revocate le statuizioni civili nei suoi confronti.

Sul piano tecnico trova applicazione l’articolo 129 del codice di procedura penale, secondo cui il giudice deve pronunciare immediatamente sentenza di assoluzione quando risulti evidente che il fatto non sussiste o non costituisce reato, anche in presenza di una causa estintiva come la prescrizione. In poche parole, l’assoluzione nel merito prevale sulla prescrizione solo se l’innocenza è chiara e non richiede approfondimenti.

Nel caso di Lo Cane, pur essendo maturati i termini prescrizionali, la Corte ha ritenuto di pronunciare assoluzione nel merito, ritenendo evidente l’insussistenza penale delle accuse di falso e abuso d’ufficio in concorso. Una scelta che recepisce la linea difensiva sostenuta dall’avvocato Scrivano.

Prescrizione per altri imputati

Diverso l’esito per:

  • Romeo Angelino, per il quale – previa derubricazione dell’imputazione – è stato dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione;
  • Ruggiero Fabrizio e Bruno Gregorio, per i quali è stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione.

In questi casi la Corte non ha pronunciato assoluzione nel merito ma ha preso atto del decorso dei termini.

Restano confermate per Ruggiero e Bruno le statuizioni civili, con condanna alla rifusione delle spese della parte civile, quantificate in 1.800 euro oltre accessori.

L’appello del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile.

Una vicenda lunga oltre dieci anni

Dai fatti del 2014-2015 alla sentenza del marzo 2026, il procedimento – articolato tra rito ordinario e rito abbreviato – ha attraversato più fasi e gradi di giudizio.

L’esito dell’appello segna una differenza sostanziale rispetto al primo grado, soprattutto per la posizione di Lo Cane, assolto nel merito nonostante la maturazione dei termini prescrizionali.

In materia di appalti pubblici, dove responsabilità penale e funzione amministrativa si intrecciano, il tempo processuale incide spesso sugli esiti. Ma tra prescrizione e assoluzione corre una distanza giuridica netta: nel primo caso è il decorso del tempo a chiudere il procedimento; nel secondo è il giudice a dichiarare che il fatto non regge sul piano penale.

Una distinzione che, oltre il tecnicismo, restituisce il senso profondo di una decisione destinata a pesare nel dibattito pubblico sulla gestione della cosa pubblica.