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Gara trasporto scolastico, a Fuscaldo tutto in regola. Il Tar respinge il ricorso

Nel ricorso si lamentava l’illegittimità dell’aggiudicazione intervenuta in favore della impresa concorrente “in quanto non si sarebbe tenuto adeguatamente conto dell’assenza dei requisiti di moralità ed affidabilità in capo alla aggiudicataria, stante numerosi ostativi precedenti e dichiarazioni fuorvianti”

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FUSCALDO – Nessuna anomalia nell’aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole elementari e medie per il triennio 2021, 2022, 2022/2023. Lo ha certificato il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, respingendo il ricorso di una ditta esclusa.

Quest’ultima, in particolare, rappresentata dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro e Mauro Fortunato Magnelli, ha chiesto l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione del Comune di Fuscaldo n. 114 del 9 maggio 2022, riguardante l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole elementari e medie alla ditta aggiudicataria dell’appalto, difesa dall’avvocato Giovanni Spataro.

La ditta esclusa, in particolare, ha prodotto ricorso contro il Comune di Fuscaldo, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Perrone.

La deducente, che ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Fuscaldo, lamenta l’illegittimità dell’aggiudicazione intervenuta in favore della impresa concorrente “in quanto non si sarebbe tenuto adeguatamente conto dell’assenza dei requisiti di moralità ed affidabilità in capo alla aggiudicataria, stante numerosi ostativi precedenti e dichiarazioni fuorvianti”.

Secondo la ditta ricorrente, in particolare, “la stazione appaltante non ha motivato adeguatamente l’ammissione o la mancata esclusione dalla gara della controinteressata nonostante la sussistenza di elementi capaci di ripercuotersi sulla moralità e affidabilità dell’operatore economico”. La stazione appaltante, infatti, avrebbe dovuto “compiere una valutazione scrupolosa circa l’affidabilità del concorrente, attraverso un esame analitico degli aspetti di criticità che emergono in relazione ad un concorrente, per pervenire alla scelta del miglior contraente possibile”.

Si contesta, poi, quanto segue: “la ditta concorrente aveva evidenziato in sede di partecipazione la presenza di una revoca dell’aggiudicazione da parte del Comune di Bisignano per essersi rifiutata di sottoscrivere il contratto, nonché la presenza di altre due esclusioni da due distinte gare, subìte dalla stessa ditta da parte della CUC del Comune di Casali del Manco (senza spiegare le ragioni ma limitandosi a sostenere che le stesse si configuravano “assolutamente pretestuose ed infondate”)”. E ancora: “la delibera 33/2018 di revoca del Comune di Bisignano è stata adottata per avere la ditta rifiutato di produrre l’originale della polizza relativa alla cauzione definitiva e per avere rifiutato di sottoscrivere il contratto”, mentre “il verbale di esclusione n. 3 della CUC di Celico per il Comune di Casali del Manco per una gara di mensa scolastica è stato indotto da una doppia falsa dichiarazione” della ditta che ha vinto la gara fuscaldese, la quale “ha dichiarato la presenza di un centro cottura in una via inesistente e ha fatto riferimento ad un documento di registrazione riferito non alla richiesta autorizzazione per “ristorazione collettiva (centro produzione pasti)”, ma ad un’autorizzazione per “Ristorante Pizzeria”, peraltro intestata ad altra ditta”.

Ma non è tutto: “il verbale di esclusione n. 2 del 4.12.2019 della CUC di Celico per il Comune di Casali del Manco per una gara di trasporto scolastico è stato indotto sulla scorta dei menzionati precedenti, che hanno messo “in dubbio l’integrità morale e l’affidabilità dell’operatore” che ha vinto la gara a Fuscaldo. La ricorrente, inoltre, non ha mancato di evidenziare la presenza della delibera Anac n. 505 del 16.5.2019 che, tra l’altro, con riferimento alla gara di Bisignano conclusasi con la revoca n. 33/2018, ha posto in rilievo che la ditta vincitrice a Fuscaldo aveva prodotto una copia artefatta di polizza di cauzione definitiva “astrattamente idonea ad ingannare l’amministrazione circa l’effettiva segnalazione di una polizza assicurativa”, precisando che “la natura e la gravità delle alterazioni contenute nella polizza prodotta, anche alla luce delle osservazioni formulate dal responsabile della compagnia di assicurazione nella sua testimonianza in sede di indagine giudiziaria, non possono essere considerate come un mero errore materiale”.

Ed infine: “L’esclusione operata dal Comune di Bisignano nel giugno 2018 è di enorme gravità, tanto più se si consideri che il rifiuto di sottoscrivere il contratto è stato determinato dall’assenza della polizza che la ditta” vincitrice a Fuscaldo “aveva “artefatto”; proprio in virtù di tale “artificio”, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza ha da ultimo richiesto il rinvio a giudizio dell’Amministratore Unico” di quella ditta, con udienza preliminare fissata dal Gup per il prossimo 19 settembre.

Il Tar, tra l’altro, ha evidenziato: “La stazione appaltante che non ritenga i precedenti dichiarati dal concorrente capaci di ripercuotersi in negativo sulla sua moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravità delle relative circostanze risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa”. E ancora: “In ogni caso, ciò che conta è che la stazione appaltante ha svolto una attività istruttoria estremamente puntuale, che ha avuto ad oggetto sia la delibera Anac n. 505 del 2019, sia le passate vicende professionali” della ditta vincitrice, “oggetto di puntualizzazioni della contro interessata nelle memorie di marzo 2022 e maggio 2022”. Tutto ciò ha portato il seggio di gara all’ammissione del medesimo operatore “motivando la decisione ed escludendo, alla luce dei chiarimenti forniti, “l’esistenza di circostanze che possano compromettere la sua integrità sotto il profilo morale e professionale”.

Dunque, ricorso respinto e spese compensate.

 

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