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Affidamento servizi manutentivi, il Tar rigetta il ricorso di Apa Multiservizi

«Retta via che suggerisco di riprendere a tutti coloro i quali hanno scelto come proprio orientamento gli attacchi impropri, maldestri, la critica becera , ammuffita e preconcetta contro di noi»

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AMANTEA – Il Tar della Calabria ha rigettato l’istanza cautelare richiesta dal Consorzio di Cooperative Apa – Multiservizi Cooperativa Sociale, sull’affidamento temporaneo dei servizi manutentivi del Comune di Amantea. La richiesta era stata inserita nel ricorso, presentato il 7 dicembre 2022 dallo stesso gestore uscente del servizio, contro il Comune di Amantea e nei confronti di Fariel S.r.l., finalizzato all’annullamento previa sospensione dell’efficacia dell’affidamento diretto.
«Il Tar – ha commentato il sindaco Vincenzo Pellegrino – ha ritenuto di rigettare il ricorso perché carente dei presupposti necessari in quanto “da una disamina sommaria della controversia e salvi gli eventuali approfondimenti di merito – si legge tra l’altro nell’ordinanza – si apprezza che: la ricorrente è gestore uscente del servizio oggetto del contestato affidamento, peraltro oggetto – una volta scaduto – di proroga dal 19 giugno 2021 al 21 ottobre 2022; la ricorrente sembra imperniare le doglianze non tanto sulla procedura posta in essere dall’amministrazione comunale e sull’obbligo, o meno, di applicare il principio di rotazione, quanto sulla concreta applicazione di quest’ultimo, in quanto asseritamente scorretta per essere stati i componenti del Rti affidatario già destinatari uti singuli di precedenti affidamenti; non di meno, l’essere stata la ricorrente gestore uscente del medesimo servizio – peraltro cospicuamente prorogato nei termini di cui sopra – sembra inibirle comunque lo stesso fatto di aspirare al rinnovo dell’affidamento diretto in virtù del medesimo principio di rotazione, da cui appare discendere, almeno nella sommarietà cautelare, carenza di interesse ad impugnare il suddetto affidamento diretto avvenuto in favore dell’odierna controinteressata, asseritamente priva dei requisiti di legge; che da quanto ora esposto sembrerebbe dunque discendere l’inammissibilità del ricorso stesso».
Il medesimo ricorso è stato ritenuto altresì carente di «”periculum in mora, atteso che il pregiudizio dedotto da parte ricorrente risulta formulato in termini generici – non avendo essa la cura dell’interesse pubblico ad evitare che il controverso servizio sia svolto da un soggetto carente dei requisiti di legge e risultando, per altro verso, apodittico l’ulteriore assunto per cui essa vedrebbe sfumare la possibilità di partecipare alla gara con la fondata aspettativa di aggiudicarsela – ragion per cui risultano prevalenti le esigenze prospettate dal Comune resistente di evitare nell’immediato disservizi derivanti dalla sospensione del provvedimento impugnato, che anche il ricorrente ha riconosciuto essere di particolare importanza”».
Infine, lo stesso Tar «ha contemporaneamente fissato la data di trattazione del merito per l’8 novembre 2023 e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del Comune di Amantea».
Detto pronunciamento per Pellegrino «conferma la linearità delle nostre scelte. Pur rimandando la discussione di merito all’udienza di novembre, alcune puntualizzazioni dei magistrati evidenziano la pretestuosità dei rilievi e delle perplessità mosse dai ricorrenti. L’amministrazione che guido si è data come stella polare il rispetto maniacale delle leggi di questo Stato. Non abbandoneremo mai per nessuna ragione la retta via. Retta via – aggiunge – che suggerisco di riprendere a tutti coloro i quali hanno scelto come proprio orientamento gli attacchi impropri, maldestri, la critica becera , ammuffita e preconcetta contro di noi. Ma soprattutto sterile perché tutta la città ha ben compreso».
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