CETRARO – Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla società Wind Tre Spa, contro il Comune di Cetraro avverso il diniego alla richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sulla vicenda.
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in data 17 novembre 2020, Wind Tre S.p.a. ha impugnato, denunciando l’illegittimità, la nota del 22 luglio 2020 con cui il Comune di Cetraro negava l’autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base di tipo Raw land in località Torre Nuova), avanzata con istanza del 30 luglio 2019, e chiedeva l’accertamento del silenzio-assenso formatosi sulla richiesta di autorizzazione, col decorso di 90 giorni, in data 28 ottobre 2019 o, al più il 31 maggio 2020, dopo l’acquisizione del nulla osta sismico.
Con motivi aggiunti, notificati il 29 gennaio 2021, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 69/2020, del 1 dicembre 2020, con cui il responsabile del Settore urbanistico ha dichiarato che il silenzio-assenso non può ritenersi formato sia per contrasto con il regolamento comunale, sia per incompletezza della documentazione, perché non prodotto il nulla-osta idrogeologico.
Il silenzio-assenso, seppure dovesse ritenersi formato, va annullato in autotutela per le medesime ragioni, e, in ogni caso, dichiarato inefficace per intervenuta decadenza dei termini ed ha disposto il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni. L’istanza di Wind Tre aveva già ottenuto parere favorevole dall’Arpa e antisismico della Regione Calabria.
L’Amministrazione comunale con la nota del 22 luglio 2020 ha motivato la propria contrarietà all’installazione dell’impianto rilevando che la realizzazione dell’impianto sul sito individuato dalla società contrasta con il Regolamento comunale per l’installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia. La zona interessata, infatti, oltre ad essere soggetta a vincolo idrogeologico, è equiparata a centro abitato essendo circondata da fabbricati adibiti a civile abitazione e da un edificio scolastico. Inoltre, alla data di presentazione della comunicazione di avvio dei lavori, non risultava alcun provvedimento autorizzativo in ordine al vincolo idrogeologico.
I contatti intercorsi successivamente tra il Comune e la ricorrente non hanno condotto all’individuazione di un altro sito, né alla composizione bonaria del contrasto. Pertanto, con successiva ordinanza dell’1 dicembre 2020, il responsabile del settore urbanistico ha annullato in autotutela l’autorizzazione per silenzio-assenso e, dichiarato la decadenza, per mancata ultimazione dei lavori entro dodici mesi dalla formazione del titolo. Per il Comune anche la maturazione del silenzio – assenso non avrebbe impedito l’esercizio della potestà di autotutela, giustificata dall’interesse pubblico e dal regime vincolistico gravante sull’area.
Il ministero, con la relazione istruttoria, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Ritiene il ministero che, nel corso dei 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione, il Comune avrebbe dovuto comunicare ogni contestazione relativa ai profili documentali, urbanistici e regolamentari connessi all’intervento progettato; eventualità che, nel caso di specie, non si è realizzata.
La sezione prima del Consiglio di Stato all’adunanza del 25 gennaio 2023
ha rigettato come illegittime le disposizioni regolamentari applicate dal Comune alla richiesta da Wind Tre ritenendo, pertanto, che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte della società vada accolto.
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