L’impietosa decisione della giustizia sportiva è che la Juventus ha commesso “un illecito disciplinare sportivo”: la penalizzazione di 15 punti per le plusvalenze è legata alla “particolare gravità” e alla “natura ripetuta e prolungata della violazione che il quadro probatorio emerso è in grado di dimostrare”.
Nella giornata di ieri la Corte d’appello federale della Figc – presidente Mario Luigi Torsello – ha reso noto il dispositivo di 36 pagine contenenti le motivazione alla base della sentenza che ha comminato ben 15 punti di penalizzazione alla Juvnetus, condannando con varie inibizioni gli ex dirigenti del club bianconero.
LE SINGOLE CONTESTAZIONI
- Il Sig. Fabio Paratici, Chief Football Officer della società FC Juventus Spa nelle stagioni sportive dalla 2018/2019 alla 2020/2021, dotato di poteri di rappresentanza della Società, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Elia Petrelli al prezzo di € 8.000.000; in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Manolo Portanova al prezzo di € 10.000.000; in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Nicolò Rovella al prezzo di € 18.000.000; in data 11 gennaio 2021 trasferimento di Kevin Monzialo al prezzo di € 2.500.000; in data 21 gennaio 2021 trasferimento di Christopher Lungoyi al prezzo di € 2.500.000; in data 27 gennaio 2021 trasferimento di Franco Daryl Tongya Heubang al prezzo di € 8.000.000; in data 27 gennaio 2021 trasferimento di Marley Ake’ al prezzo di € 8.000.000; in data 15 gennaio 2021 trasferimento di Giulio Parodi al prezzo di € 1.320.000; in data 15 gennaio 2021 trasferimento di Davide De Marino al prezzo di € 1.500.000; in data 30 giugno 2020 trasferimento di Mamadou Kaly Sene al prezzo di € 4.000.000; in data 30 giugno 2020 trasferimento di Albian Hajdari al prezzo di € 4.380.000; in data 14 luglio 2020 trasferimento di Felix Victor Anlong Nzouango Bikien al prezzo di € 1.900.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Eric Lanini al prezzo di € 2.385.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Alessandro Minelli al prezzo di € 2.910.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Edoardo Masciangelo al prezzo di € 2.336.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Matteo Luigi Brunori al prezzo di € 2.850.000; in data 28 giugno 2020 (accordo preliminare) trasferimento di Leonardo Loria al prezzo di € 2.500.000; in data 28 giugno 2020 (accordo preliminare) trasferimento di Stefano Gori al prezzo di € 3.200.000; in data 29 gennaio 2019 trasferimento di Emil Audero al prezzo di € 20.000.000; in data 29 gennaio 2019 trasferimento di Daouda Peeters al prezzo di € 4.000.000; in data 31 luglio 2019 trasferimento di Erasmo Mulé al prezzo di € 3.500.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Nicolò Francofonte al prezzo di € 1.700.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Erik Gerbi al prezzo di € 1.300.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Matteo Stoppa al prezzo di € 1.000.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Giacomo Vrioni al prezzo di € 4.000.000; in data 30 giugno 2019 trasferimento di Andrea Adamoli al prezzo di € 500.000; in data 13 luglio 2019 trasferimento di Leonardo Mancuso al prezzo di € 4.500.000; in data 30 giugno 2019 trasferimento di Marco Olivieri al prezzo di € 2.400.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Matheus Pereira Da Silva al prezzo di € 8.000.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Alejandro José Marques Mendez al prezzo di € 8.200.000; in data 30 giugno 2020 trasferimento di Pablo Moreno Taboada al prezzo di € 10.000.000; in data 30 giugno 2020 trasferimento di Felix Alexandre Andrade Sanches Correia al prezzo di € 10.508.800; indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite ascritte ai Consiglieri di Amministrazione della Società;
- Il Sig. Federico Cherubini, Head of Football Teams & T.A. della società FC Juventus Spa nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, dotato di poteri di rappresentanza della Società, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 11 settembre 2020 trasferimento di Tommaso Barbieri al prezzo di € 400.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Rafael Alexandre Bandeira Da Fonseca al prezzo di € 1.500.000; in data 11 settembre 2020 trasferimento di Francesco Lamanna al prezzo di € 900.000 indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite ascritte ai Consiglieri di Amministrazione della Società;
- Il Sig. Andrea Agnelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre;
- Il Sig. Pavel Nedved, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Sig. Enrico Vellano, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018 la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Sig. Paolo Garimberti, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- La Sig.ra Assia Grazioli-Venier, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Sig. Maurizio Arrivabene, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- La Sig.ra Caitlin Mary Hughes, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- La Sig.ra Daniela Marilungo, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Sig. Francesco Roncaglio, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Sig. Massimo Ienca, Segretario Generale della società UC Sampdoria nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020, dotato di poteri di rappresentanza della Società, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 28 giugno 2019 trasferimento di Maxime Leverbe al prezzo di € 000; in data 29 giugno 2019 trasferimento di David Ivan al prezzo di € 000; in data 29 gennaio 2019 trasferimento di Daouda Peeters al prezzo di € 4.000.000; in data 31 luglio 2019 trasferimento di Erasmo Mulé al prezzo di € 3.500.000; in data 29 gennaio 2019 trasferimento di Emil Audero al prezzo di € 20.000.000;in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Giacomo Vrioni al prezzo di € 4.000.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Nicolò Francofonte al prezzo di € 1.700.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Erik Gerbi al prezzo di € 1.300.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Matteo Stoppa al prezzo di € 1.000.000 indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite ascritte ai Consiglieri di Amministrazione della Società;
- Il Massimo Ferrero, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 27 dicembre 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, i Bilanci al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020, le situazioni semestrali al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020 nonché le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019, 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 150.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre;
- Il Antonio Romei, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 6 agosto 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori il Bilancio al 31 dicembre 2019, la situazione semestrale al 30 giugno 2019 nonché le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 150.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Sig. Paolo Fiorentino, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 28 dicembre 2018 fino al 6 agosto 2020 e Consigliere dal 7 agosto 2020 della società UC Sampdoria, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori i Bilanci al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020, le situazioni semestrali al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020 nonché le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019, 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi €150.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Sig. Paolo Repetto, Consigliere della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 6 agosto 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori il Bilancio al 31 dicembre 2019, la situazione semestrale al 30 giugno 2019 nonché le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi €000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Sig. Adolfo Praga, Consigliere della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 6 agosto 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori il Bilancio al 31 dicembre 2019 nonché le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 150.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Sig. Gianluca Tognozzi, Consigliere della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 6 agosto 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori il Bilancio al 31 dicembre 2019, la situazione semestrale al 30 giugno 2019 nonché le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi €000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Sig. Giovanni Invernizzi, Consigliere della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 6 agosto 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori il Bilancio al 31 dicembre 2019, la situazione semestrale al 30 giugno 2019 nonché le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi €000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Sig. Giuseppe Profiti, Consigliere della società UC Sampdoria dal 7 agosto 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori la situazione trimestrale al 31.03.2021, le situazione semestrale al 30.06.2020 ed il Bilancio al 31.12.2020 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Sig. Enrico Castanini, Consigliere della società UC Sampdoria dal 7 agosto 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori la situazione trimestrale al 31.03.2021, le situazione semestrale al 30.06.2020 ed il Bilancio al 31.12.2020 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Sig. Gianluca Vidal, Consigliere della società UC Sampdoria dal 7 agosto 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori la situazione trimestrale al 31.03.2021, le situazione semestrale al 30.06.2020 ed il Bilancio al 31.12.2020 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Aurelio De Laurentiis, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società SSC Napoli dal 25 ottobre 2019,per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per: a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 28 luglio 2020 trasferimento di Orestis Karnezis al prezzo di € 128.205,13; in data 28 luglio 2020 trasferimento di Luigi Liguori al prezzo di € 4.071.246,82; in data 28 luglio 2020 trasferimento di Claudio Manzi al prezzo di € 4.021.761,59; in data 28 luglio 2020 trasferimento di Ciro Palmieri al prezzo di € 7.026.348,81; in data 28 luglio 2020 trasferimento di Victor James Osimhen al prezzo di € 71.246.819,34 indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione; b) aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 nonché la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 19.330.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 21.250.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre e del semestre;
- La Sig.ra Jacqueline Marie Baudit, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società SSC Napoli dal 25 ottobre 2019, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 e la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 330.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 21.250.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre e del semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Edoardo De Laurentiis, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società SSC Napoli dal 25 ottobre 2019, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 e la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 330.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 21.250.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla del trimestre e del semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Sig.ra Valentina De Laurentiis, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società SSC Napoli dal 25 ottobre 2019, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 e la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 330.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 21.250.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla del trimestre e del semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Sig. Andrea Chiavelli, Amministratore Delegato della società SSC Napoli dal 25 ottobre 2019, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per aver redatto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 nonché la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 21.250.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla del trimestre e del semestre;
- Il Franco Smerieri, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società FC Pro Vercelli 1892 dal 24 settembre 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 350.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 1.270.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre;
- Anita Angiolini, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società FC Pro Vercelli 1892 dal 6 agosto 2020 al 24 settembre 2020 e Vice Presidente dal 25 settembre 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: . in data 15 gennaio 2021 trasferimento di Davide De Marino al prezzo di € 1.500.000; in data 15 gennaio 2021 trasferimento di Giulio Parodi al prezzo di € 1.320.000; indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione; b) redatto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 350.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 1.270.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre;
- Il Sig. Paolo Pinciroli, Amministratore Delegato della società FC Pro Vercelli 1892 dal 24 settembre 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 350.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 1.270.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre;
- Il Enrico Preziosi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Genoa CFC dal 28 aprile 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove è contabilizzata la rivalutazione del diritto Rovella in eccedenza per complessivi € 005.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 15.000.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre e del semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Sig. Giovanni Blondet, Vice Presidente della società Genoa CFC dal 28 aprile 2018 al 28 novembre 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove è contabilizzata la rivalutazione del diritto Rovella in eccedenza per complessivi € 000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 15.000.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Sig. Alessandro Zarbano, Amministratore Delegato della società Genoa CFC dal 28 aprile 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Nicolò Rovella al prezzo di € 000; in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Elia Petrelli al prezzo di € 8.000.000; in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Manolo Portanova al prezzo di € 10.000.000; indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione; b) aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove è contabilizzata la rivalutazione del diritto Rovella in eccedenza per complessivi € 12.005.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 15.000.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre;
- Il Sig. Diodato Abagnara, Consigliere di Amministrazione della società Genoa CFC dal 28 aprile 2018 al 28 novembre 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove è contabilizzata la rivalutazione del diritto Rovella in eccedenza per complessivi € 000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 15.000.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Luca Carra, Amministratore delegato della società Parma Calcio 1913 dal 9 novembre 2018 al 18 settembre 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Alessandro Minelli al prezzo di € 910.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Eric Lanini al prezzo di € 2.385.000; in data 31 gennaio 2019 trasferimento di Paolo Napoletano al prezzo di € 1.000.000; in data 29 giugno 2019 trasferimento di Cristian Galano al prezzo di € 2.000.000; in data 29 giugno 2019 trasferimento di Fabian Pavone al prezzo di € 1.800.000; in data 29 giugno 2019 trasferimento di Alessandro Martella al prezzo di € 500.000; in data 1 agosto 2019 trasferimento di Matteo Luigi Brunori al prezzo di € 1.000.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Marco D’Aloia al prezzo di € 2.800.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Simone Madonna al prezzo di € 1.000.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Davide Cipolletti al prezzo di € 1.200.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Stefano Palmucci al prezzo di € 3.000.000 indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione; b) aver redatto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2019, la situazione semestrale al 31 dicembre 2019 nonché la situazione trimestrale al 31 marzo 2019 e al 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 7.960.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 9.085.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
- Il Sig. Marco Ferrari, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Nuovo Inizio Srl, incorporante della Parma Calcio 1913, dal 17/01/2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2020 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 085.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
- Il Sig. Pietro Pizzarotti, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Parma Calcio 1913 dal 9 novembre 2018 al 18 settembre 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2019, la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2019 e al 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 960.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 9.085.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
- Il Giacomo Malmesi, Consigliere di Amministrazione della società Parma Calcio 1913 dal 9n ovembre 2018 al 18 settembre 2020 e della società incorporante Nuovo Inizio srl dal 17/01/2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020, la situazione semestrale al 31 dicembre 2019 ed i Bilanci al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 960.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 9.085.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Sig. Paolo Piva, Consigliere di Amministrazione della società Parma Calcio 1913 dal 9 novembre 2018 al 18 settembre 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 9.085.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Marco Tarantino, Consigliere di Amministrazione della società Parma Calcio 1913 dal 9 novembre 2018 al 18 settembre 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 960.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 9.085.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Sig. Giovanni Corrado, Amministratore Delegato della società Pisa Sporting Club dal 20 giugno 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per: a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: . in data 28 giugno 2020 (accordo preliminare) trasferimento di Stefano Gori al prezzo di € 000; . in data 28 giugno 2020 (accordo preliminare) trasferimento di Leonardo Loria al prezzo di € 2.500.000; indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione; b) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 1.200.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
- Giuseppe Corrado, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 giugno 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver redatto sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 1.200.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio, del semestre e del trimestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
- Raffaella Viscardi, Amministratore Delegato della società Pisa Sporting Club dal 20 giugno 2018, perlaviolazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2020, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 1.200.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Julie Michelle Harper, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 gennaio 2021, la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Sig. Alexander Knaster, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 gennaio 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Sig. Marco Lippi, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 gennaio 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Sig. Mirko Paletti, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 giugno 2018 al 20 gennaio 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 200.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Sig. Giovanni Polvani, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 giugno 2018 al 20 gennaio 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 200.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Sig. Stuart Grant Thomson, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 gennaio 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Sig. Stephen Gauci, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 11 maggio 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Pietro Accardi, Direttore Sportivo della società Empoli FC nella stagione sportiva 2018/2019, dotato di poteri di rappresentanza della Società, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 30 giugno 2019 trasferimento di Marco Olivieri al prezzo di € 400.000; in data 30 giugno 2019 trasferimento di Andrea Adamoli al prezzo di € 500.000; indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite ascritte ai Consiglieri di Amministrazione della Società;
- Il Sig. Francesco Ghelfi, Amministratore Delegato della società Empoli FC dal 30 agosto 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver sottoscritto in data 13 luglio 2019 la variazione di tesseramento ed il relativo accordo di cessione del diritto alle prestazioni del calciatore Leonardo Mancuso, indicando un corrispettivo pari a € 500.000, superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione; b) aver redatto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2019 e al 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 900.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 1.900.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio, del semestre e del trimestre;
- Il Sig. Fabrizio Corsi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Empoli FC dal 30 agosto 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver redatto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2019 e al 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 1.900.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio, del semestre e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi; RebeccaCorsi,VicePresidentedelConsigliodiAmministrazionedellasocietàEmpoliFCdal30agosto2018,per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver redatto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2019 e al 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 1.900.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio, del semestre e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Luca Campedelli, Amministratore Unicodellasocietà AC Chievo Verona dal 27 marzo 2019 al 25 settembre 2020 e dal 20 settembre 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 28 giugno 2019 trasferimento di Maxime Leverbe al prezzo di € 000; . in data 29 giugno 2019 trasferimento di David Ivan al prezzo di € 900.000 indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle di seguito ascritte al Sig. Giuseppe Campedelli; b) aver redatto e sottoscritto la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e la relazione trimestrale al 31.03.2020 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 1.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del semestre e del trimestre;
- Il Sig. Giuseppe Campedelli, Amministratore Unico della società AC Chievo Verona dal 25 settembre 2020 al 19 settembre 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per aver redatto e sottoscritto il Bilancio al 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio, del semestre e del trimestre;
- Il Sig. Orlando Urbano, Consigliere di amministrazione della società Novara Calcio dal 30/12/2019 al 05/11/2020, dotato di poteri di rappresentanza della Società, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 11 settembre 2020 trasferimento di Tommaso Barbieri al prezzo di € 000; in data 11 settembre 2020 trasferimento di Francesco Lamanna al prezzo di € 900.000 indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite ascritte ai Consiglieri di Amministrazione della Società;
- Il Sig. Maurizio Rullo, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Novara Calcio dal 5 novembre 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, la relazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del semestre e del trimestre;
- Il Sig. Daniele Sebastiani, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Delfino Pescara 1936 dal 29 agosto 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 31 gennaio 2019 trasferimento di Paolo Napoletano al prezzo di € 000; in data 29 giugno 2019 trasferimento di Cristian Galano al prezzo di € 2.000.000; in data 29 giugno 2019 trasferimento di Fabian Pavone al prezzo di € 1.800.000; in data 29 giugno 2019 trasferimento di Alessandro Martella al prezzo di € 500.000; in data 1 agosto 2020 trasferimento di Matteo Luigi Brunori al Parma al prezzo di € 1.000.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Marco D’Aloia al prezzo di € 2.800.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Simone Madonna al prezzo di € 1.000.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Davide Cipolletti al prezzo di € 1.200.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Stefano Palmucci al prezzo di € 3.000.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Edoardo Masciangelo al prezzo di € 2.300.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Matteo Luigi Brunori alla Juventus al prezzo di € 2.850.000; indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione; b) aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2019, 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 8.765.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 6.536.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio, del semestre e del trimestre;
- Il Sig. Gabriele Bankowski, Consigliere di Amministrazione della società Delfino Pescara 1936 dal 29 agosto 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 765.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 6.536.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del semestre e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- Il Sig. Roberto Druda, Consigliere di Amministrazione della società Delfino Pescara 1936 dal 29 agosto 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2019, 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 6.536.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del semestre e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;
- La società FC Juventus Spa a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai ri Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e Federico Cherubini, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Vellano, Garimberti, Grazioli-Venier, Arrivabene, Hughes, Marilungo e Roncaglio, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;
- La società UC Sampdoria Spa a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Massimo Ferrero e Massimo Ienca, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai ri Romei Antonio, Fiorentino Paolo, Repetto Paolo, Praga Adolfo, Tognozzi Gianluca, Invernizzi Giovanni, Profiti Giuseppe, Castanini Enrico e Vidal Gianluca così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;
- La società SSC Napoli Spa a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione semestrale al 3 dicembre 2020 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Jacqueline Marie Baudit, Edoardo De Laurentiis, Valentina De Laurentiis, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;
- La società FC Pro Vercelli 1892 Srl a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Anita Angiolini, Franco Smerieri e Paolo Pinciroli, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;
- La società Genoa CFC Spa a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dal Bilancio al 31 dicembre 2020 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Enrico Preziosi e Alessandro Zarbano, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Diodato Abagnara e Giovanni Blondet, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;
- La società Parma Calcio 1913 Srl a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2019 ed almeno fino al Bilancio al 30 giugno 2020, ottenendo il rilascio della Licenza nazionale per la stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti richiesti;
- La società Pisa Sporting Club Srl a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021, ottenendo il rilascio della Licenza nazionale per la stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti richiesti; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Corrado, Raffaella Viscardi e Giovanni Corrado, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Julie Michelle Harper, Alexander Knaster, Marco Lippi, Mirko Paletti, Giovanni Polvani, Stuart Grant Thomson, Stephen Gauci, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;
- La società Empoli FC Spa a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dal Bilancio al 30 giugno 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Fabrizio Corsi e Francesco Ghelfi e Pietro Accardi, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dalla Sig.ra Rebecca Corsi, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;
- La società AC Chievo Verona Srl a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione semestrale al 31 dicembre 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Luca Campedelli e Giuseppe Campedelli, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;
- La società Novara Calcio Spa a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione semestrale al 31 dicembre 2020 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Maurizio Rullo e Orlando Urbano, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;
- La società Delfino Pescara 1936 Spa a titolo di responsabilità: a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021; b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Daniele Sebastiani così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; c) oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Gabriele Bankowski e Roberto Druda, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.
QUESTIONI RILEVANTI
- a) Con decisione n. 0128/TFNSD-2021-2022 il Tribunale federale – previo stralcio delle posizioni dei sigg.ri Orlando Urbano e Maurizio Rullo con restituzione alla Procura federale dei relativi atti – statuiva il proscioglimento da ogni addebito di tutti i deferiti.
- b) Nel merito, poi, il Tribunale federale riteneva che solo alcune delle cessioni esaminate presentassero quelle caratteristiche che la stessa Procura federale aveva individuato quali elementi sintomatici di operazioni fittizie e che, benché sospette, dette cessioni (e relative plusvalenze) non superassero la soglia della ragionevole certezza in termini, appunto, di fittizietà.
- c) Il Tribunale riteneva che non esistesse «il» metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore. Il valore di mercato – sosteneva il Tribunale – rappresenta il valore pagato dalla società acquirente al termine di una contrattazione libera, reale ed effettiva di quel diritto sul mercato di riferimento; e il libero mercato non può essere guidato da un metodo valutativo (quale che esso sia) che individui e determini il giusto valore di ogni singola cessione. Non foss’altro – riteneva sempre il Tribunale – perché, in tal caso, il libero mercato non esisterebbe più per la fissazione di corrispettivi di cessione sostanzialmente predeterminati da quel metodo di valutazione. E non era un caso – concludeva il Tribunale – che la stessa Procura federale avesse dovuto riferirsi essa stessa alla difficoltà di individuazione del c.d. fair value e al richiamo di parametri individuati da dottrina e prassi, anch’essi in realtà tutt’altro che oggettivi e invece soggettivi tanto quanto le plusvalenze che si volevano criticare. Di qui, come detto, il proscioglimento di tutti i deferiti.
- d) Avverso una tale decisione, interponeva reclamo la Procura federale affidandosi a plurimi motivi.
- e) Alla luce degli esposti motivi, la Procura federale concludeva quindi per la riforma integrale della decisione gravata con l’affermazione di responsabilità degli appellati per tutte le violazioni agli stessi ascritte con l’atto di deferimento.
- f) Il ricorso della Procura federale, proposto ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. d), CGS, deve essere dichiarato ammissibile. Per l’effetto, deve essere revocata la pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27.05.2022 di questa Corte federale d’appello.
- g) È indiscutibile che il quadro fattuale determinato dalla documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Torino alla Procura federale, e da questa riversata a sostegno della revocazione, non era conosciuto dalla Corte federale al momento della decisione revocata e, ove conosciuto, avrebbe determinato per certo una diversa decisione. Esattamente secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 1, lett. d), CGS.
- h) E si tratta di un quadro fattuale sostenuto da una impressionante mole di documentazione probatoria. Per contro, non possono trovare accoglimento le contrarie eccezioni di inammissibilità (sotto plurimi profili) e tardività opposte dai deferiti.
LA PRONUNCIADichiara ammissibile il ricorso
per revocazione e pertanto revoca la pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27.05.2022 di questa Corte federale d’appello e, per l’effetto, dispone quanto segue:
Respinge i reclami incidentali.
Accoglie in parte il reclamo della Procura federale avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 – sezione disciplinare del 22.04.2022 irrogando le seguenti sanzioni:
- Fabio Paratici: inibizione temporanea di mesi 30 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- Federico Cherubini: inibizione temporanea di mesi 16 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- Andrea Agnelli: inibizione temporanea di mesi 24 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- Pavel Nedved: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- Enrico Vellano: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- Paolo Garimberti: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- Assia Grazioli Venier: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- Maurizio Arrivabene: inibizione temporanea di mesi 24 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- Caitlin Mary Hughes: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- Daniela Marilungo: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- Francesco Roncaglio: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- C. Juventus Spa: penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. 3 – Respinge per il resto il reclamo della Procura federale.