Home Cronache Statale 18 Fuscaldo, “T-Expeed” non omologato: multa annullata dal Giudice

Statale 18 Fuscaldo, “T-Expeed” non omologato: multa annullata dal Giudice

Il Comune di Fuscaldo è stato pure condannato alle spese a favore dell’automobilista ricorrente

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La Procura di Paola

FUSCALDO (Cs) – Il giudice di pace di Paola, Carlo Le Pera, ha annullato un verbale redatto dalla Polizia locale per violazione del codice della strada attraverso rilevazione a mezzo apparecchiatura per il controllo della velocità (modello T-Expeed V 2.0) perché non omologato.

Il Comune di Fuscaldo è stato pure condannato alle spese a favore dell’automobilista ricorrente per 139 euro.

La presa d’atto della non omologazione del dispositivo piazzato sulla strada statale 18, sulla scorta di questa prima determinazione, aprirà certamente una lunga sfilza di ricorsi, in sede di Giudice di pace, con annullamenti.

Ma andiamo con ordine.

Un automobilista, patrocinato da un avvocato di Fuscaldo, ha prodotto ricorso contro un verbale per violazione del codice della strada a lui notificato dai vigili urbani fuscaldesi.

La parte ricorrente ha affermato la nullità del verbale impugnato per mancanza dell’omologazione dello strumento di rilevamento della velocità.

Il giudice si è così espresso: «Il motivo è fondato e deve essere accolto».

Vediamo perché: «Le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, pertanto, in caso di contestazione l’Amministrazione è onerata di fornire la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento».

«Detta prova non può essere data con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità. Inoltre, si deve specificare, che la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale non fa fede fino a querela di falso, non rivestendo gli elementi della fede privilegiata in ordine all’attestazione degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura al momento della rilevazione dell’eccesso di velocità. È pertanto a carico della Pubblica Amministrazione, la prova positiva dell’omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento (Cassazione civile, sez. Il, 12/07/2022, n. 22015)».

Nel caso in esame «l’autorità convenuta non ha prodotto la certificazione attestante l’omologazione dell’apparecchio di misurazione della velocità».

Conseguentemente, «deve essere annullato il verbale di accertamento della infrazione impugnata».

Il giudice, pertanto, «definitivamente decidendo sulla domanda proposta, accoglie il ricorso e annulla il verbale redatto dalla Polizia Municipale, condannando il Comune di Fuscaldo, in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione delle competenze di lite sostenute dalla parte ricorrente e anticipate dall’Erario che liquida in complessivi euro 139,00 per compenso professionale».

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