Home Cronache Duro scontro tra caposettore e segretario comunale: «La sua lettera assolutamente grave»

Duro scontro tra caposettore e segretario comunale: «La sua lettera assolutamente grave»

Scintille al Comune di Paola: Pavone ribatte a Sandulli. Botta e risposta durissimo

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La sede del Comune di Paola

PAOLA (Cs) – Pepato botta e risposta a mezzo posta elettronica certificata tra il segretario generale del Comune di Paola, l’avvocato Cinzia Sandulli, e il responsabile del settore numero 1, l’ingegnere Fabio Pavone, rispetto alla pratica amministrativa dell’asse fluviale attrezzato Marina-Santuario per la quale è stato revocato l’incarico a un operatore economico che, di contro, ha preannunciato azione risarcitoria per danni a carico del Comune (https://www.calabriainchieste.it/2023/05/04/asse-fluviale-attrezzato-marina-santuario-segretario-comunale-bacchetta-caposettore/).

L’avvocato Sandulli, come scritto ieri da Calabria Inchieste, ha bacchettato Pavone e, oggi, puntuale arriva la strigliata di quest’ultimo a carico della prima. Andiamo con ordine.

Pavone scrive: «In riferimento alla sua comunicazione denominata “direttiva” con la presente, si rigetta tutto quanto osservato poiché privo di ogni fondamento giuridico-amministrativo e soprattutto di totale travisazione della realtà».

Vediamo perché. Una doverosa premessa.

«Ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. il Segretario Comunale “svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti” e sempre ai sensi dell’art. 97 comma 4 del riferimento normativo summenzionato “sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività” pertanto non è disciplinata in termini normativi l’emanazione di direttive sull’espletamento delle attività ovvero spetta ai Dirigenti e/o Responsabili di Settore di un Ente Comunale ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. “la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”, così non fosse l’Ente Pubblico non avrebbe bisogno di Responsabili di Settore ma solo funzionari che eseguono le direttive del Segretario comunale, ma il T.U.EL. che dottrina la governance della Pubblica Amministrazione disciplina diversamente “correttamente” il funzionamento dell’apparato burocratico amministrativo di un Ente Comunale».

Ma ora andiamo al merito.

Caposettore contesta in toto la missiva della segretaria 

«In riferimento all’oggetto, contestando in toto il contenuto della missiva», l’ingegnere Pavone comunica:

«A seguito dell’istanza del Segretario Comunale del 23/03/2023 prot. 5026 di informativa sulla vicenda, lo scrivente ha tempestivamente trasmesso, con pec istituzionale del 28/03/2023, la determinazione di revoca dell’affidamento n° 26 del 14/03/2023 (quindi già adottata, e non successivamente alla richiesta di atti e non pertanto come indicato nella missiva), … lo scrivente ha ritenuto esaustiva la trasmissione della determinazione essendo nella premessa della stessa formalizzata tutta la cronistoria del procedimento e soprattutto ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii messo in evidenza il carattere di urgenza e di assoluta tutela dell’interesse pubblico che il Settore 1 ha messo in atto».

E ancora: «il Segretario Comunale non ha mai formalizzato una carenza documentale, per le vie brevi ha richiesto semplicemente altra documentazione ed a tale richiesta per le vie brevi è stato fornito copia dell’intero fascicolo a mezzo nota di trasmissione acclarata al prot. n° 6785 del 27/04/2023, pertanto non si riporta un fatto reale quando si cita “parziale documentazione fornita dagli uffici” sic.»

La missiva della segretaria «non riporta un fatto reale» 

«In riferimento alla paventata inefficacia della determinazione dirigenziale n° 26/2023 di revoca dell’incarico ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii indicata nella missiva poiché non essendo la procedura più in fase pubblicistica ma in fase contrattuale (convenzione di incarico stipulata) e quindi necessario l’adozione del provvedimento di risoluzione contrattuale e non di revoca, anche in questo caso purtroppo duole indicare che la missiva non riporta un fatto reale, poiché lo scrivente ha riferito al Segretario Comunale per le vie brevi che l’atto assunto è efficace in termini giuridici e che lo stesso è propedeutico al provvedimento di risoluzione contrattuale che l’Ufficio con determinazione n°36 del 31/03/2023 ha assunto in addendum alla determinazione n° 26/2023 (l’atto dirigenziale stante l’importanza del provvedimento è stato più volte rivisitato ed è divenuto esecutivo in data odierna anche perché non ricorrevano i presupposti della celerità essendo decorsi i 30 gg dalla notifica della determinazione di revoca e quindi presentazione di un eventuale ricorso essendo materia di appalti) ma il Segretario Comunale aveva avuto dallo scrivente, purtroppo sempre per le vie brevi, rassicurazioni sull’emanazione di questo ultimo provvedimento sic».

Giunta «edotta sulla gravità della situazione ereditata (enormi ritardi)»

«Il Sig. Sindaco che legge per conoscenza e tutta l’Amministrazione Comunale sempre in attuazione dell’art. 107 del D.Igs. 267/2000 e ssmm.ii ovvero in riferimento all’attuazione dell’indirizzo di governo cui il Dirigente/Responsabile di Settore deve uniformare la propria attività tecnico-gestionale e non alle “direttive” del Segretario Comunale, gli stessi sono stati ampiamente edotti sulla gravità della situazione dei LL.PP. ovvero sugli enormi ritardi che lo scrivente nominato Responsabile del Settore LL.PP. in data 14/11/2022 ha ereditato dalla precedente gestione amministrativa per l’attuazione dei fondi PNRR con scadenza appunto del 30/06/2023 in termini di aggiudicazione degli appalti per l’esecuzione dei lavori, nella fattispecie della procedura de quo, l’incarico di progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità dell’intervento attuata dal precedente Responsabile di Settore mediante affidamento diretto con schema di incarico alla data del 14/11/2022 non era neanche formalizzato così come gli incarichi delle altre figure specialistiche necessarie».

Accuse di “inadempienza e incapacità“ mosse contro l’operatore economico

«Partendo da questa criticità sono stati assolti tutti gli adempimenti necessari per mettere nelle condizioni di operatività l’operatore economico (…) oltre allo studio di fattibilità tecnico economica redatto dall’U.T.C. ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 99 del 03/06/2021, il quale però si è dimostrato inadempiente in termini contrattuali oltre che incapace professionalmente, come ampiamente escusso nella determinazione n° 26/2023 e confermato nella determinazione n°36/2023 di risoluzione contrattuale in addendum alla determinazione di revoca n° 26/2023 (che ad ogni buon fine si allegano per il Sig. Sindaco e per l’ANAC), mettendo gravemente a rischio il finanziamento pubblico PNRR-PNRR-Missione 5, componente 2 Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana” per un valore iniziale di euro 2.404.000,00 implementato dallo scrivente a mezzo procedura ministeriale giusto Decreto RGS n. 124 del 13/03/2023 per un valore finale di euro 2.644.400,00».

La revoca per evitare la perdita del finanziamento pubblico

«L’Amministrazione comunale è stata ampiamente edotta sulla necessità dell’adozione dei provvedimenti di revoca e risoluzione contrattuale ed adozione di una nuova procedura di affidamento, al fine di tutelare l’interesse pubblico, ovvero scongiurare la perdita del finanziamento obiettivo raggiunto, con il rischio di un possibile contenzioso ma ponderato poiché un eventuale giudizio vedrebbe soccombere l’operatore economico per i gravi inadempimenti messi in opera a danno dell’Ente comunale e dallo scrivente ben cristallizzati negli atti amministrativi adottati e pienamente legittimi, precisando altresì che nei provvedimenti adottati lo scrivente ha determinato la valutazione dell’eventuale avvio di azione di risarcimento danni nei confronti» dell’operatore economico, «ed in ogni caso il valore dell’eventuale giudizio sarebbe di euro 108.900,00 oltre oneri riflessi a fronte dei euro 2.644.400,00 di finanziamento pubblico messo in sicurezza con i provvedimenti adottati. Si precisa ad ogni buon fine che i 30 gg dalla notifica della determinazione di revoca e quindi con la possibilità di presentazione di un ricorso giudiziario essendo materia di appalti sono ampiamente decorsi senza che alcun ricorso giudiziario avverso 1° Ente sia stato presentato, circostanza di cui il Segretario era edotto sic.!!

Ma andiamo alla conclusione.

«Per tutto quanto sopra riportato e documentato non si comprende a quali canoni di legittimità lo scrivente dovrebbe uniformare la propria azione amministrativa per la problematica in oggetto se non con i provvedimenti già adottati che vengono emanati in applicazione al potere di revoca e risoluzione di un incarico professionale (fra l’altro procedura di affidamento diretto) in conformità al codice degli appalti giusto D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e della L. 241/90 e ssmmii oltre che in applicazione del regime contrattuale privatistico delle parti (giusto art. 13 della convenzione di incarico – accettata da parte dell’operatore economico con la sua sottoscrizione che prevede il risoluzione unilaterale da parte della Stazione Appaltante), al fine unico di tutelare l’interesse pubblico consistito nello scongiurare la perdita certa del finanziamento, come già indicato pericolo scongiurato, contrariamente sempre a quanto asserito nella predetta missiva, del Segretario Comunale, con l’adozione dei provvedimenti summenzionati e con l’avvio della nuova procedura di gara, giusta determinazione a contrarre n° 63 del 18/04/2023 che è in corso di espletamento a mezzo dell’istituto dell’appalto integrato ai sensi del D.lgs 50/2016 ed in applicazione dei fondi speciali PNRR. sic. »

La missiva del Segretario Comunale «è assolutamente grave».

E ancora: «Lo scrivente mette in evidenza al Sig. Sindaco ed alla stessa A.N.A.C. la cui presente è indirizzata per conoscenza che la missiva del Segretario Comunale è assolutamente grave poiché si prova (maldestramente) a delegittimare l’operato di un Responsabile di Settore dell’Ente Comunale mettendo in indirizzo addirittura l’operatore economico esterno alla P.A. potenziale ricorrente avverso l’Ente Pubblico e quindi con la possibilità di non rendere “indenne” la Pubblica Amministrazione da un eventuale strumentalizzazione di tale missiva da parte della GE.S.I.T. Engineering srl a danno per l’Ente Comunale sic.»

Lo scrivente ritiene altresì molto grave aver indirizzato la presente alla spettabile A.N.A.C. poiché non né ricorrono assolutamente i presupposti non essendo stata posta in essere alcuna violazione di Legge ed in particolare non essendo stati messi in atto dallo scrivente provvedimenti che possono violare le norme anticorruttive, anzi in sintesi:

1) Ha adottato provvedimenti legittimi (per come sopra evidenziato) al fine di perseguire l’interesse pubblico (scongiurare perdita di finanziamento pubblico, garantendo all’Ente il raggiungimento di questo obiettivo) sic.!!:

2) Ha posto in essere provvedimenti (quello della revoca con determinazione n° 26 del 14/03/2023 e quello della risoluzione contrattuale in addendum alla revoca giusta determinazione n° 36 del 31/03/2023) legittimi che mettono a tutela l’Ente Comunale avverso eventuali ricorsi. Mettendo in evidenza che i 30 gg dalla notifica della determinazione di revoca dell’affidamento n° 26 del 14/03/2023 e quindi presentazione di un ricorso sulla stessa essendo materia di appalti. Sono ampiamente decorsi e non è stato presentato avverso l’Ente alcun ricorso giudiziario sic. !! ;

3) Ha adottato provvedimenti amministrativi rientranti nella propria sfera di competenza che in caso di inottemperanza degli stessi, sarebbe incorso in “omissione atti d’ufficio ai sensi dell’art. 328 del Codice Penale” oltre ad arrecare un danno economico ingente all’Ente Pubblico per la perdita certa del finanziamento PNRR in esamina e quindi passibile di danno erariale sic. !!;

4) Ha revocato un affidamento diretto e di contro ha adottato una procedura di selezione a procedura aperta assolvendo al principio di massima trasparenza, concorrenza, pubblicità e non discriminazione in piena conformità alle direttive delle Linee Guida A.N.A C sic. !!:

5) Non ritiene assolutamente sufficiente la circostanza» che l’operatore economico «abbia interessato il Segretario Comunale quale RPC per giustificare l’invio e contestualmente notiziare l’Autorità anche se solo per conoscenza con la missiva in oggetto, tra l’altro riportando informazioni non corrette e parziali e soprattutto non essendo in presenza di alcun ricorso giudiziario e/o denuncia per gli atti/provvedimenti assunti dallo scrivente Responsabile di Settore che fra l’altro sono stati assunti in conformità alle normative summenzionate.

 

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