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Concorso Agenzia delle Entrate 2023, “Taglia idonei” non andava applicato: Tar accoglie il ricorso

«Applicare correttamente, e con logicità, una nuova legge, salvaguardando gli interessi di tutti». Soddisfazione da parte del giovane avvocato calabrese Danilo Granata

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ROMA – Flop del ministero per il concorso dell’Agenzia delle Entrate 2023: il “Taglia idonei” non andava applicato: Tar accoglie il ricorso predisposto da un avvocato calabrese.

Con bando del 24 luglio 2023, l’Agenzia delle entrate ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 530 dipendenti per l’area funzionari, con ripartizione dei posti su base regionale.

Al termine della procedura, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato, in data 15 dicembre 2023, un avviso con il quale ha segnalato che avrebbe dato applicazione al punto 7.4. del bando, considerando idonei “i candidati collocati in ciascuna graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi”, e in data 22 dicembre 2023 ha approvato la graduatoria finale, indicando tra gli idonei solo i candidati rientranti nel limite numerico previsto dal punto 7.4. del bando.

I ricorrenti, che hanno partecipato al concorso conseguendo un punteggio pari o superiore a quello minimo (di 21/30) utile al superamento dell’unica prova selettiva fissata dal bando, hanno impugnato gli atti del procedimento che, in applicazione del punto 7.4. del bando, non hanno previsto il loro inserimento nella rispettiva graduatoria finale di merito, in qualità di idonei.

Con il ricorso si è lamentata, in sostanza, la violazione dell’art. 28 ter della legge n. 112 del 2023, di conversione del decreto legge n. 75 del 2023.

In particolare, i ricorrenti hanno lamentato che l’Amministrazione avrebbe applicato erroneamente la normativa sul “taglia idonei”, dal momento che, per il concorso al quale hanno partecipato, il medesimo art. 28 ter ha reso irrilevante il meccanismo di cui al punto 7.4. del bando e ne ha differito l’applicazione ai concorsi indetti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 112 del 2023 (avvenuta ad agosto 2023).

In altri termini, il bando è stato pubblicato a luglio 2023, mentre la conversione del D.L. 75 – 2023 è avvenuta in epoca postuma, ovverosia ad agosto 2023.

Il Tar Lazio Roma – Sez. 2 Ter, con sentenza n. 6389/2024, ha accolto il ricorso collettivo presentato dall’Avv. Danilo Granata, affermando espressamente che “Nel caso di specie, il bando è stato emanato prima della data di entrata in vigore della legge n. 112 del 2023, ma la pubblicazione delle graduatorie è avvenuta successivamente, sicché – applicandosi il comma 2 dell’art. 28 ter – ha perso rilievo il suo punto 7.4 che deve intendersi disapplicato”.

Pertanto, l’Amministrazione ha illegittimamente applicato la norma “taglia idonei” ad un concorso bandito prima dell’entrata in vigore della legge n. 112 del 2023.

L’Avv. calabrese, Danilo Granata, soddisfatto del risultato raggiunto, commenta così il successo professionale: “Speriamo che la pronuncia ottenuta sia da monito per ogni amministrazione; non solo per quelle che hanno bandito “a cavallo” della novella legislativa, ma per tutte.

Il Giudice amministrativo, infatti, non ha perso l’occasione, con la sentenza in commento, di delineare le “buone linee” per applicare correttamente, e con logicità, una nuova legge, salvaguardando gli interessi di tutti”.

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